G8 GENOVA, SCUOLA DIAZ: FU TORTURA DI STATO

Il blitz della polizia nella Scuola Diaz avvenuto il 21.07.11 durante il G8 di Genova, “dev’essere qualificato come tortura”; la CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI ha dichiarato all’ unanimità la violazione da parte dello Stato Italiano dell’ art. 3 della Convenzione, in base a cui “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Ha pertanto condannato l’ Italia per quanto commesso nei confronti di Arnaldo Cestaro, all’epoca dei fatti sessantaduenne, che dalla Diaz uscì con fratture alle braccia, gambe e costole che hanno richiesto numerose interventi chirurgici.

Secondo i Giudici della Corte Europea la violazione dell’art. 3 della Convenzione rileva anche sotto il profilo dell’assenza di “una legislazione penale inadeguata per quanto riguarda sanzioni contro gli atti di tortura e misure dissuasive che prevengano la loro reiterazione”; ha pertanto richiamato l’Italia a “stabilire un quadro giuridico adeguato, anche attraverso disposizioni penali efficaci”, munendosi di strumenti legali in grado di “punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti”.

La mancata previsione del reato di tortura in Italia, nonostante gli obblighi internazionali assunti, in particolare con la ratifica della Convenzione di New York del 1984, è da ritenersi assolutamente inaccettabile per un Paese civile; pertanto il CENTRO INTERNAZIONALE DIRITTI UMANI chiede a gran voce al Governo Italiano l’introduzione nel Codice Penale del reato di tortura, prevedendo specifiche aggravanti se perpetuato da Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.