TRATTAMENTO SANITARIO NON OBBLIGATORIO
La pacchia e’ finita. La giostra di ambulanze a sirene spiegate infermieri iperattivi forze dell’ ordine armate di tutto punto psichiatri agguerriti sindaci compiacenti pronti a prelevare il malcapitato di turno, talvolta responsabile solo di mere stravaganze o di non essere allineato al pensiero dominante, per imbottirlo di psicofarmaci prima e ricoverato in psichatria dopo, è stata fermata. Ci ha pensato la Corte Costituzionale con la sentenza n.76/2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato. Invero la Corte Costitizuionale ha specificato che “Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio”.
CIDUAPS ETS saluta con favore predetta sentenza, che ristabilisce i diritti umani fondamentali sistematicamente violati dalla precedente normativa, ristabilendo il diritto alla libertà personale ed il diritto alla difesa di tutti i cittadini indistintamente, senza alcuna discriminazione di natura sanitaria.
